Il Preposto alla sicurezza: il sovrintendente allo svolgimento delle attività lavorative

In un ambiente lavorativo molto gerarchico come quello dell’edilizia è fondamentale che le direttive del datore di lavoro siano eseguite in maniera corretta e veloce dal personale presente in cantiere. .

Partendo da questo presupposto si capisce quanto sia importante una figura professionale che faccia da tramite e che sovraintenda e garantisca l’avanzamento dei lavori in piena sicurezza:

Il preposto alla sicurezza.

Ma andiamo nello specifico e cominciamo a conoscere questo importante ruolo all’interno dei cantieri.

Chi è il Preposto alla sicurezza?

Spesso sentiamo parlare di capo cantiere, capo reparto, capo squadra, capo produzione, capo turno. Tutti questi nomi sono spesso riconducibili ad un’unica persona, che è appunto il Preposto alla sicurezza, definizione richiamata dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08.

Volendo sintetizzare la definizione, il Preposto alla sicurezza è la figura professionale che:

  • sovrintende all’attività lavorativa garantendo le attività lavorative svolte dai lavoratori;
  • garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal Dirigente o dal Datore di Lavoro;
  • controlla: in qualità di garante la reale funzionalità del sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

A dicembre 2021, con la Legge 215/21, sono state apportate numerose modifiche al D.Lgs. 81/2008, alcune delle quali riguardano la figura del preposto. L’obiettivo del legislatore è quello di “responsabilizzare” questa figura, indispensabile per garantire la supervisione e il rispetto delle norme antinfortunistiche nei cantieri e in azienda.

Il Preposto alla sicurezza deve possedere un forte potere d’iniziativa che gli consente di garantire sempre il massimo livello di sicurezza sul posto di lavoro – senza dover rendere conto ad altre figure.

Da questa iniziale definizione comincia già a delinearsi l’importanza di questa mansione.

Dai suoi poteri derivano conseguentemente altrettanti obblighi e responsabilità che adesso andiamo a scoprire nel dettaglio.

Obblighi del preposto alla sicurezza

Gli obblighi del Preposto alla sicurezza sono regolamentati dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008. 

Vediamoli nel dettaglio. Il preposto alla sicurezza si occupa di:

  • sovrintendere all’attività lavorativa dei dipendenti, con particolare attenzione al corretto utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale) e al rispetto delle disposizione aziendali in materia di sicurezza;
  • verificare l’accesso a zone esposte a rischio solo del personale che è formato e autorizzato;
  • Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori
  • monitorare le situazione di pericolo e, in caso di necessità, dare istruzioni ai lavoratori per l’abbandono della zona di pericolo;
  • proteggere i lavoratori evitando di far riprendere i lavori ove sussistano situazioni di pericolo;
  • vigilare sul corretto funzionamento di macchinari e dispositivi di protezione, informando, in caso di problemi, il datore di lavoro;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
  • interrompere immediatamente le attività lavorative in caso di condizioni non sicure;
  • aggiornarsi costantemente.

Nel caso in cui questi obblighi non vengano rispettati, il Preposto alla sicurezza può cadere in responsabilità civili e penali, in base alle violazioni indicate nel D. lgs. 81/08, che possono prevedere l’arresto da 1 a 3 mesi e multe dai 200 ai 3.000 euro.

A dimostrazione del corretto adempimento dei suoi obblighi va in aiuto del Preposto alla sicurezza l’utilizzo delle segnalazioni scritte, che servono appunto a informare in maniera corretta il datore di lavoro riguardo malfunzionamenti di attrezzature e dispositivi di protezione o il mancato rispetto delle direttive da parte di un lavoratore.

È importante ricordare e sottolineare che il Preposto alla sicurezza è considerato il  responsabile del comportamento dei suoi sottoposti, per questo è indispensabile instaurare con questi ultimi un rapporto di fiducia e prestare sempre la massima attenzione.

Analizzate le sue competenze, ora vediamo come si diventa Preposto alla sicurezza.

Nomina del Preposto alla sicurezza

La nomina del Preposto alla sicurezza è a carico del datore di lavoro, che può individuarne anche più d’uno, in base alle esigenze e alla struttura aziendale.

A seguito delle modifiche apportate all’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 alla fine del 2021, il datore di Lavoro deve “individuare il Preposto o i Preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19. Al Preposto, ovviamente, spetta una retribuzione extra – pattuita con il datore di lavoro stesso in base ai contratti collettivi del lavoro e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

La nomina deve contenere le generalità dell’incaricato, i compiti e i poteri attribuitigli, la data della nomina e naturalmente la firma del soggetto incaricato. L’atto di trasferimento di competenze organizzative e gestionali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in capo al Preposto può anche non includere l’autonomia di spesa, qualora questa non sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate.

E se non viene scelto? 

In questo caso può essere scelta una figura che, seppur non formalmente investita, è riconosciuta dai dipendenti come preposto in base alle sue funzioni e poteri.

Si parla in questo caso di Preposto di fatto. Tale figura è di fatto prevista dall’art. 299 del D. Lgs. 81/08.

Tuttavia è bene ricordare che le responsabilità in caso di violazione della normativa antinfortunistica saranno sempre in capo al preposto formalmente designato.

Tutti questi obblighi e queste responsabilità – giustificate dal fatto di dover sovrintendere una materia complessa come la sicurezza sul lavoro – necessitano per forza di cose di una formazione costante con aggiornamento su base quinquennale

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