Tutti i pregi dell’alternanza scuola lavoro

Tutti i pregi dell’alternanza scuola lavoro

L’alternanza scuola lavoro è una misura sperimentata da tempo in molti Paesi europei per facilitare l’inserimento lavorativo dei più giovani e permettere un miglior allineamento tra domanda e offerta di lavoro. Vediamo che cos’è e come si articola nelle sue diverse formule.

Lo scopo principale dell’alternanza scuola lavoro è quello di costruire nel tempo un’efficace connessione tra il fabbisogno delle aziende e la formazione di figure professionali immediatamente disponibili sul mercato del lavoro. In Italia è diventata obbligatoria con la riforma della “Buona Scuola” attraverso la legge 107/2015, ma era già presente a macchia di leopardo già dal 2003.
Si tratta, in sostanza, di un ciclo di formazione teorica in aula accoppiato a un periodo di esperienza lavorativa diretta presso un’azienda, con l’obiettivo di avvicinare tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle superiori, indipendentemente dalla natura dell’istituto scolastico, a un mondo del lavoro che è diventato molto più complesso rispetto al passato. E che è ormai diventato difficilmente accessibile attraverso gli ordinari strumenti formativi in aula.
Il metodo dell’alternanza è molto virtuoso perché permette di avvicinare gli studenti a un’esperienza occupazionale reale che consentirà loro di migliorare, affinare o confermare il proprio orientamento professionale o la scelta della futura carriera lavorativa.
Ma oltre a favorire una buona transizione tra scuola e mondo del lavoro, l’alternanza scuola lavoro, detta anche “sistema duale”, rappresenta anche un utile strumento per ridurre la dispersione scolastica, soprattutto in quelle aree del Paese in cui essa è più drammatica.

Sistema duale e apprendistato: la crescita del sistema
L’alternanza ha una durata diversa a seconda del tipo di percorso scolastico: per i licei è più breve rispetto agli istituti tecnici o a quelli professionali, dal momento che questi ultimi sono più orientati all’entrata diretta nel mondo del lavoro.
Per l’anno scolastico 2019-2020 il numero minino di ore di alternanza scuola lavoro da svolgere sarà infatti di 210 per gli istituti professionali, 150 per gli istituti tecnici e 90 per i licei. Stiamo parlando di ore obbligatorie. Inoltre a partire proprio dal prossimo anno scolastico il completamento delle ore di alternanza diverrà un requisito fondamentale per poter essere ammessi all’esame di maturità.
Ma le caratteristiche virtuose di questo istituto non finiscono qui. L’alternanza scuola lavoro si inserisce infatti all’interno di una prospettiva normativa più ampia e articolata che comprende anche il cosiddetto “contratto di apprendistato”.
Uno degli obiettivi principali del sistema duale è quello di sviluppare un impianto educativo che favorisca l’integrazione dell’apprendimento in aula con quello che avverrà in azienda. Rendere perfettamente complementare l’insegnamento formale con quello on the job è infatti giudicato un requisito valoriale importantissimo, poiché permette l’acquisizione di competenze subito spendibili nel mondo del lavoro. Oltre a colmare il gap esistente tra formazione teorica e formazione pratica, che oggi è sempre più forte a causa dell’evoluzione rapidissima delle tecnologie e dei saperi.
In questa prospettiva diventa quindi più facile l’inserimento nel mondo del lavoro dello studente o dell’apprendista che vengono formati soltanto sulla base delle reali esigenze delle aziende.

Un apprendistato di valore
Quello dell’apprendistato è un modello complesso, composto di più formule. È una delle modalità di attuazione del Decreto Legislativo 81 del 2015, che disciplina i contratti di lavoro e le sue mansioni, e che fa parte del più ampio sistema di provvedimenti legislativi varati tra il 2014 e il 2015 che va sotto il nome di Jobs Act.
Formalmente l’apprendistato è una forma di contratto di lavoro a tempo indeterminato che consente di apprendere una professione all’interno di un’azienda e al tempo stesso frequentare una scuola superiore o un’università per acquisire un titolo di studio.
Ci sono tre livelli di apprendistato: il primo è l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore o per il certificato di specializzazione tecnica superiore, ed è destinato a giovani dai 15 anni ai 25 anni.
Il secondo livello è l’apprendistato professionalizzante, volto cioè al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, ed è destinato ai giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
Il terzo livello è l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, sempre destinato ai giovani dai 18 anni ai 29 anni ma che intendono acquisire un titolo di studio universitario, relativo a un’attività di ricerca o un praticantato in mestieri regolamentati da un ordine professionale.
Come abbiamo visto in un altro articolo, il secondo livello di apprendistato (quello professionalizzante) prevede anche l’assunzione di lavoratori “over 29” che siano beneficiari di mobilità o di trattamenti di disoccupazione, ma senza più limiti di età. L’obiettivo è sempre lo stesso: la qualificazione o riqualificazione professionale per un miglior reinserimento nel mondo del lavoro.

Durata dell’apprendistato
Il decreto interministeriale pubblicato il 21 dicembre 2015 ha definito gli standard dei percorsi formativi e i requisiti minimi dei contratti di apprendistato. A cominciare dalla loro durata e con particolare riguardo a quelli di primo livello che sono rivolti ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.
Naturalmente la durata del contratto di apprendistato è commisurata al titolo che occorre conseguire. I titoli sono di quattro tipi: la “qualifica professionale”, che ha durata di 3 anni; il “diploma professionale”, che ha durata 4 anni; il “diploma d’istruzione secondaria superiore” che è di 2 anni; e il “certificato di specializzazione tecnica superiore” che ha durata un anno. Viene prescritta anche la durata minima di un contratto, che non può essere inferiore ai sei mesi. Un periodo di alternanza più breve non consentirebbe infatti di svolgere un periodo di formazione sufficiente. Anche se ci sono alcune eccezioni, come ad esempio è il caso degli apprendisti stagionali, per i quali e possibile frammentare il contratto in tanti microrapporti di breve durata lungo un arco di tempo piuttosto ampio, come previsto da alcuni contratti collettivi nazionali.

I requisiti dell’azienda
L’azienda che intende assumere un giovane in alternanza scuola lavoro deve essere in possesso di alcuni requisiti minimi. Innanzitutto deve avere la disponibilità di strumenti tecnici idonei allo svolgimento della formazione oltre a fornire ambienti perfettamente in regola con le norme di sicurezza. Ma soprattutto deve contattare un’istituzione o un ente formativo accreditato per concordare un percorso che garantisca allo studente l’acquisizione di competenze che difficilmente si apprenderebbero sui libri di scuola. Infine deve indicare una figura competente, il tutor, in grado di formare l’apprendista e guidarlo costantemente attraverso il suo percorso personalizzato.
E sulla figura del tutor e sulla sua specifica preparazione, a cui noi di geoJOB teniamo in modo particolare, spenderemo due parole in un prossimo articolo.
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