Decreto Trasparenza: verso un contratto di lavoro sempre più “trasparente”

Il 27 giugno 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n.104. Il nuovo Decreto Trasparenza, che entrerà in vigore il 13 agosto 2022, impone ai datori di lavoro di comunicare ai lavoratori, per iscritto, all’atto dell’assunzione gli elementi essenziali del rapporto di lavoro che vanno ben oltre le informazioni “tipiche” di un contratto di lavoro (come il tipo di contratto, il nome del datore di lavoro, la sede, la data di inizio e fine, il periodo di prova e l’inquadramento del lavoratore).

Ora il datore di lavoro è tenuto a comunicare per iscritto anche la programmazione dell’orario ordinario di lavoro o, alternativamente, deve fornire i dati relativi al meccanismo di gestione dell’orario. Inoltre, per alcune informazioni, non sarà più possibile rinviare al CCNL di riferimento – si tratta di informazioni come la durata delle ferie o degli eventuali congedi retribuiti, la formazione, la durata del preavviso e la relativa procedura, i dati degli enti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi.

Chi sono i destinatari dei nuovi obblighi?

L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro che stipulano un qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato indipendentemente dalla durata (tempo determinato o indeterminato) o il regime di orario (full time, part time o intermittente), ma anche i committenti di lavori con rapporti di collaborazione, di prestazione occasionale e forme speciali di lavoro subordinato (lavori marittimi, di pesca o domestici).

Restano fuori i rapporti autonomi, i contratti di durata pari o inferiore a tre ore settimanali in quattro settimane consecutive, i rapporti di agenzia, il lavoro nell’impresa familiare e alcune forme speciali di lavoro pubblico.

Decreto Trasparenza: quali sono le sanzioni per l’inadempimento?

Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca le informazioni previste dalla legge oppure lo fanno in ritardo o in modo incompleto sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro per ogni lavoratore in questione, previa denuncia da parte del lavoratore e il relativo accertamento ispettivo.

Decreto Trasparenza: novità sul periodo di prova

L’art.7 del Decreto Trasparenza indica una durata massima del periodo di prova (ove sia previsto) di 6 mesi.

Nel caso del contratto a tempo determinato, il periodo di prova è proporzionale alla durata del rapporto e alle mansioni da svolgere. In caso invece di rinnovo per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

Se il rapporto viene interrotto da una malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità il periodo di prova viene prolungato in misura relativa alla durata dell’assenza del lavoratore.

Decreto Trasparenza - geoJOB
Decreto Trasparenza

Decreto Trasparenza: cumulare più rapporti di lavoro è possibile

Secondo l’art. 8, un lavoratore subordinato può cumulare più rapporti di lavoro al di fuori dell’orario di lavoro concordato con il datore di lavoro. La stessa regola vale per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Altre novità del nuovo Decreto Trasparenza

L’articolo 9 si riferisce alla cosiddetta “prevedibilità minima del lavoro”: qualora l’organizzazione del lavoro sia interamente o in parte imprevedibile, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa salvo che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

  • il lavoro si svolga entro ore e giorni di riferimento predeterminati;
  • il lavoratore sia informato dal suo datore di lavoro sull’incarico o la prestazione da eseguire, con un ragionevole periodo di preavviso.

Il lavoratore, in assenza di una o entrambe le condizioni sopra riportate, avrà il diritto di rifiutare di rendere la prestazione lavorativa.

L’articolo 10 prevede la possibilità per un lavoratore che abbia maturato un’anzianità di lavoro di almeno sei mesi presso la stessa organizzazione e che abbia completato l’eventuale periodo di prova, di chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili.

Il datore di lavoro, a sua volta, non ha l’obbligo di accettare tale richiesta, ma entro un mese deve fornire una risposta scritta e motivata.

L’articolo 11 si riferisce alla formazione obbligatoria e stabilisce che il periodo in cui essa viene erogata viene considerato come orario di lavoro.

Disposizioni transitorie – articolo 16

Per i rapporti già in essere alla data del 1° agosto 2022 il datore di lavoro è tenuto a fornire, aggiornare o integrare, entro 60 giorni dalla richiesta, le informazioni previste dal Decreto.

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